mercoledì 25 aprile 2018

25 aprile 2018


Novità a Cuba ?

di Antonio Moscato
Francamente è presto per commentare l’elezione del primo presidente nato dopo la vittoria della rivoluzione. Più volte, anche senza arrivare a una nomina formale, erano comparsi a fianco di Fidel giovani quadri di belle speranza che tutti i “cubanologi” indicavano come i delfini dei Castro: Carlos Aldana, Roberto Robaina, Carlos Lage Dávila, Felipe Pérez Roque, ed altri, che dopo qualche anno erano stati poi destituiti bruscamente con motivazioni generiche e poco convincenti. In un paio di casi si era detto che erano “attratti dal miele del potere”… La prima novità dunque è semplicemente quella che è arrivato in porto un progetto di ringiovanimento del gruppo dirigente che era stato pensato da tempo ma era stato finora bloccato da paure poco fondate e da metodi troppo bruschi.
Miguel Diaz-Canel è stato alla fine eletto con un voto che lo stesso corrispondente dall’Avana del “manifesto” ha definito bulgaro (99,83%) e che la dice lunga sui criteri di selezione di un’assemblea di dubbia utilità e rappresentatività. Ma il basso profilo mantenuto da Diaz-Canel negli anni dell’attesa (e dell’apprendistato) consiglia di aspettare a parlare di cosa vorrà e potrà fare, in un sistema regolato da una costituzione che subordina formalmente il governo, il parlamento e la società al ruolo dirigente del partito comunista, il cui segretario generale è Raúl Castro e nel cui Ufficio politico siedono alcuni esponenti conservatori della vecchia generazione.
Il linguaggio usato da Diaz-Canel per presentarsi è quanto mai rituale: “continuerà il perfezionamento del socialismo”, e manterrà come “priorità interne” i problemi socioeconomici già definiti dalla precedente amministrazione. D’altra parte, con parole di lode al ruolo storico del vecchio leader, Diaz-Canel ha annunciato che Raúl Castro sarà il “promotore delle decisioni più importanti per il presente e il futuro della nazione” in quanto primo segretario del PC di Cuba. E Raúl Castro in un discorso più articolato e meno freddo del consueto, ha precisato però che la singolare situazione che il nuovo presidente cubano non sia anche il primo segretario del PCC è solo temporanea, dal momento che si prevede che entro tre anni Diaz Canel assuma anche questo incarico. Un’altra lunga fase di apprendistato…
La sorte della nuova presidenza dipende da molti fattori, in gran parte esterni. Aumentano le incertezze per il ruolo degli USA, appoggiati da molti governi dell’America Latina e anche dal Canada, che ha ridimensionato la sua rappresentanza diplomatica all’Avana accettando la motivazione di Trump, che aveva preso a pretesto un ipotetico avvelenamento ambientale doloso. Sono in gravi difficoltà i paesi sopravvissuti all’ondata di destra: persa da tempo l’Argentina, e lacerato il Brasile, ma con una mobilitazione insufficiente della parte di sinistra, è incerta la sorte dell’Ecuador, ma anche e soprattutto quella del Venezuela. Lo stesso corrispondente del Manifesto dall’Avana non ha nascosto che una delle maggiori preoccupazioni riguarda proprio la sopravvivenza di questo paese che in passato aveva fornito un aiuto prezioso e disinteressato a Cuba. Rimane poco altro: non considero neppure tra gli amici di Cuba la dinastia pseudosandinista di Ortega che guida il Nicaragua. Questo paese era diventato già un peso, ed è oggi un nuovo fattore di discredito, dato che spara senza esitare su chi protesta contro i tagli alle pensioni.
Chi può aiutare Cuba a resistere ancora a una penetrazione statunitense divenuta più facile col gesto di Obama e oggi pericolosissima per l’asse tra Trump e la peggiore feccia revanscista di Miami? Non certo l’Europa, in cui il 90% di quel poco che rimane di sinistra non pensa neanche lontanamente di far qualcosa per spezzare l’assedio. Non la Russia e la Cina, che in continenti lontani hanno una lunga tradizione di scarso impegno a sostenere cause scomode quando aumentano il contenzioso con gli Stati Uniti.Non ci rassegniamo, e faremo il possibile per difenderla, ma sarà un compito difficilissimo, soprattutto se Cuba non riuscirà a riallacciarsi al suo eccezionale e originale patrimonio rivoluzionario, utilizzando tutte le sue potenzialità per rilanciare una credibile proposta internazionalista.
Si capisce quindi l’incertezza nel fare previsioni sul futuro di Diaz-Canel (e di Cuba). Un giurista cubano, Julio Antonio Fernández, ha dichiarato in modo ironico all’agenzia IPS che lo intervistava: “Tutti sono d’accordo che avremo un nuovo paese… Io direi di più, avremo un nuovo Stato, un nuovo governo, una nuova politica, e tutto sarà diverso, ma non sappiamo in che cosa e quanto”.

Un deputato contro tutti (Governo e parlamento)

Bellinzona, sede governativa della Svizzera (felix) di lingua italiana.

Come andrà a finire? In Democrazia la cosa più difficile è far cambiare opinione all'interlocutore di turno. Quindi sappiamo già il risultato. Amen.

Fonte: MPS ticino, www.mps-ti.ch/

PRETESA DI RISARCIMENTO
PROMOSSA DAL GRAN CONSIGLIO CONTRO I CONSIGLIERI DI STATO E EX
CONSIGLIERI DI STATO
(art. 20 cpv 2 lett. a – Legge responsabilità enti pubblici e agenti pubblici)
del 24 aprile 2018
La vicenda “rimborsopoli“ che, nelle scorse settimane, ha tenuto assai occupata la cronaca,
la politica e la magistratura, ha fatto emergere una minaccia molto seria: quella derivante dai
pericolosi conflitti d’interesse che si possono configurare allorquando un gruppo di persone
(nel caso in questione, i membri del Consiglio di Stato affiancati dal Cancelliere) si
ritrova a poter decidere autonomamente e di fatto in ultima istanza su faccende di
natura finanziaria che riguardano personalmente e direttamente i componenti stessi
del gruppo.
Anche alla luce della risposta data dal Consiglio di Stato all’ interpellanza MPS dello scorso
20 marzo 2018 “ Pensioni d’oro dei ministri un altro ambito dove il comportamento
superficiale e omissivo del Governo si configura come negligente” appare chiaro che quello
dei rimborsi spese e dei “diritti di carica” dei Consiglieri di Stato e del cancelliere non è
l’unico settore che sembrerebbe particolarmente problematico sotto questo punto di vista.
Dalle risposte, ancora una volta molto superficiali ed evasive, del Consiglio di Stato alla
citata interpellanza del 20 marzo 2018 si è potuto prendere atto che tutti gli ex Consiglieri di
Stato - dal momento della loro rinuncia (o mancata elezione) fino all’età AVS (64 anni per le
donne e 65 per gli uomini) - accanto alla pensione definita nella Legge sull’onorario e
sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963
hanno beneficiato e beneficiano di un’ulteriore illegale rendita annua di fr. 22'560
(supplemento sostitutivo AVS/AI). Rendita applicata agli ex Consiglieri di Stato sulla
base di un’interpretazione indifendibile di detta legge.
Negli ultimi 20 anni, dal 1998 al 2017, l’ammontare di questo versamento illecito per tutti gli
ex Consiglieri di Stato potrebbe sommare a 2'060'328 franchi:

Bervini Rossano Fr. 382'818
Gendotti Gabriele Fr. 141'840
Masoni Marina Fr. 213'120
Pedrazzini Luigi Fr. 141'840
Pedrazzini Alex Fr. 364'416
Borradori Marco Fr. 100'560
Caccia Fulvio Fr. 181'938
Marty Dick Fr. 243'858
Respini Renzo Fr. 233'538
Sadis Laura Fr. 56'400

Totale Fr. 2'060'328

L’importo indicato è stato calcolato a partire dalla data della rinuncia (o mancata elezione)
fino all’età di 65 anni.
L’MPS ha chiesto, negli scorsi giorni, a tutti questi ex Consiglieri di Stato di comunicarci se
hanno effettivamente ricevuto tale supplemento sostitutivo o se, in ragione di una rinuncia
alla pensione o avendo percepito un reddito superiore all’onorario di Consiglieri di Stato, tale
rendita non sia stata versata. Ad eccezione di una ex Consigliera di Stato nessuno si è
degnato di risponderci. Anche il Cancelliere, sollecitato con un’analoga richiesta, non è stato
in grado di risponderci.
A.Come per “rimborsopoli”per il Consiglio di Stato non vi è nessun problema…
Come per “rimborsopoli” per il Consiglio di Stato non vi sarebbe nessun problema, tutto
sarebbe legale. Anzi! Anche in questo caso, analogamente a quanto fatto con “rimborsopoli”
il Consiglio di Stato, con un atteggiamento poco onorevole e di basso livello, scarica la
responsabilità sul Gran Consiglio: quest’ultimo sarebbe stato al corrente della rendita di
pensione illegale.
Che il Gran Consiglio, la Commmissione della Gestione e delle Finanze e l’Ufficio
Presidenziale, svolgano con leggerezza e superficialità il loro ruolo di “alta vigilanza”
sull’Esecutivo è pacifico! A più riprese l’MPS ha denunciato la sudditanza del Legislativo
verso l’Esecutivo.
Tuttavia anche se il Gran Consiglio fosse stato in un modo o nell’altro informato del
versamento ciò non modificherebbe di un centimetro l’illegalità dello stesso. Illegale era ed
illegale rimane.
Il Consiglio di Stato aggiunge che, a mente sua, la legalità del versamento sarebbe data dall’
articolo 20 della legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di
Stato, riguardante le disposizioni integrative: “Per i casi non previsti dalla presente legge
sono applicabili le disposizioni del regolamento di previdenza dell’Istituto di previdenza del
Canton Ticino.”
Tale affermazione è crassamente errata e del tutto fantasiosa, anzi insostenibile e non
merita tutela. Fa specie che sia stata pronunciata da un ex Giudice del Tribunale d’Appello.
B. Il Consiglio di Stato non ha nessuna competenza nella determinazione del proprio
onorario e delle proprie pensioni!
In entrata è utile ricordare che la competenza di determinare gli onorari e le indennità dei
Consiglieri di Stato è esclusivamente del Gran Consiglio (art. 59 cpv 1 let. l Costituzione
ticinese). Prova ne sia che il Gran Consiglio, in occasione della discussione sulla modifica
del 12 marzo 2005 dell’articolo 7 Legge sull’onorario e le previdenze a favore dei membri
del Consiglio di Stato ha emendato la proposta governativa conferendo esplicitamente al
Legislativo la competenza decisionale anche per quanto riguarda i rimborsi spese forfettari.
C.Questo sistema pensionistico (dei dipendenti cantonali) non può essere applicato ai
Consiglieri di Stato…
Come correttamente indicato dal Consulente giuridico del Consiglio di Stato nel suo rapporto
del 21 giugno 2013 sul tema delle pensioni dell’Esecutivo: “il regime previdenziale dei
Consiglieri di Stato costituisce un’evidente integrazione dell’onorario; La cassa pensione dei
dipendenti dello Stato è concepita per garantire ai suoi assoggettati una determinata
pensione massima dopo almeno 30 anni di contribuzione (oggi 40); questo sistema non
può essere applicato ai Consiglieri di Stato”.1
Dal canto suo il Consiglio di Stato nel messaggio 7182 del 20 aprile 2016, si esprime
chiaramente sulla relazione tra Consiglieri di Stato, assoggettamento alla Legge federale ed
assoggettamento all’Istituto di previdenza del Canton Ticino: “I dati raccolti confermano che
dal profilo previdenziale la cessazione della carica avviene ben prima dei normali limiti di
pensionamento (58 anni, 60 anni, 65 anni). Di conseguenza applicando le disposizioni
della Legge federale e quelle dell’Istituto di previdenza del Canton Ticino, a fine carica
nessuno dei Consiglieri di Stato avrebbe diritto a una prestazioni pensionistica, ma
unicamente alla copertura dei rischi di invalidità e decesso e alla prestazione di libero
passaggio.”2
E continua: “Viste le peculiarità della funzione e la designazione tramite elezione popolare,
ciò risulta difficilmente conciliabile con la carica istituzionale (essere trattato come un
dipendente dello Stato). Un assoggettamento alle norme che regolano il contratto di lavoro
del dipendente pubblico è ammissibile solo per determinate e puntuali casistiche, definite a
priori.” 3
Può anche essere citato quanto indicato nel rapporto 5764 R1 del 21 marzo 2006: “non si
tratta però di una rendita acquisita, assimilabile ad una pensione; essa viene ridotta
nella misura in cui e finché il guadagno conseguito dall’ex Consigliere di Stato tramite nuova
attività lucrativa, supera l’importo dell’onorario intero.”
Le considerazioni che precedono vengono addotte a giustificazione di un regime di
privilegi che nulla ha a che fare con una normale cassa pensione. Salvo poi andare a
ripescare nel regime ordinario, sulla base di ragionamenti “giuridici” estremamente
fantasiosi ciò che fa comodo per aggiungere, illegalmente, ulteriori privilegi ai privilegi
già esistenti.
D.Chi e a quali condizioni ha diritto al supplemento sostitutivo AVS?
Il Regolamento di previdenza dell’Istituto di previdenza del Canton Ticino, come molte altre
casse pensioni, utilizza la facoltà data dalla Legge sulla previdenza professionale, di
concedere la possibilità ai propri assicurati di beneficiare del pensionamento anticipato a
partire da 58 anni (articolo 29).
1 Pagina 2 del messaggio 7182
2 Pagina 4 del messaggio 7182
3 Pagina 5 del messaggio 7182
Durante il periodo di pensionamento anticipato (fintanto che non si ha diritto alla rendita AVS,
a 64 anni per le donne e a 65 per gli uomini) la cassa pensione, accanto alla rendita
ordinaria di pensione, versa un supplemento sostitutivo AVS pari a fr. 22'560 annui (articolo
49).
Tale supplemento sostitutivo AVS ammonta all’80% della rendita massima AVS, a
condizione che il dipendente abbia almeno 35 anni di servizio. In caso contrario il
supplemento sostitutivo viene ridotto proporzionalmente.
Come ovvio che sia, prima dei 58 anni nessuno matura un diritto al supplemento sostitutivo
AVS ed in tutti i casi la premessa per poter incassare la somma piena di fr. 22'560 è di avere
almeno 35 anni di servizio.
Anche ammesso e non concesso il diritto – invero assolutamente inesistente - a tale
rendita transitoria per gli ex Consiglieri di Stato, non vi è nessun ex Consigliere di
Stato che abbia cessato la carica avendo almeno 58 anni di età al momento
dell’evento e 35 anni di contribuzione.
Quindi l’applicazione scriteriata del supplemento sostitutivo AVS agli ex Consiglieri di Stato si
commenta da sé…
E.Il supplemento sostitutivo AVS garantisce la parte di salario non assicurata dalla
cassa pensione.
Come tutti sanno, il salario assicurato nell’ambito della alla previdenza professionale
corrisponde al salario annuo percepito, ridotto di una quota di coordinamento pari alla
rendita individuale massima AVS. Il regolamento IPCT limita la quota di coordinamento ai 7/8
della rendita individuale massima (fr. 24'675).
Le ragioni di questa deduzione dal salario assicurato sono semplici e banali: alla previdenza
professionale è assicurato unicamente il salario non coperto dall’AVS.
Viceversa la pensione degli ex Consiglieri di Stato è assicurata sull’intero onorario,
senza nessuna riduzione del salario coperto dall’AVS:
Legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato
Art. 9 I Consiglieri di Stato che abbandonano la loro funzione per invalidità o vecchiaia (65
anni compiuti) hanno diritto a una pensione annua del 40% dell’onorario durante i primi
cinque anni di attività. Essa aumenta del 3% per ogni anno in più fino a raggiungere il
massimo del 60%.
Art. 10 I Consiglieri di Stato che cessano dalla loro funzione, dopo i primi tre anni, per
dimissioni o per mancata conferma, hanno diritto a una pensione annua del 15%
dell’onorario. Esso aumento del 3.75% per ogni anno in più fino a raggiungere il
massimo del 60%.
Il supplemento sostitutivo AVS (o rendita ponte) è appunto versato al fine di evitare alle
persone che beneficiano di un pensionamento anticipato una lacuna finanziaria nel periodo
del pensionamento anticipato che precede la rendita AVS ordinaria, considerato che la
cassa pensione assicura solo il salario che non è assicurato dall’ AVS. Una situazione non
riscontrabile per i Consiglieri di Stato, i quali, come indicato in precedenza, hanno
diritto alla pensione (massimo 60%) calcolata su tutto l’onorario.
F.Anche per il Consiglio di Stato il supplemento sostitutivo AVS è illegale
Un’ulteriore conferma che al momento attuale il versamento del supplemento sostitutivo AVS
non ha nessuna base legale viene proprio dal messaggio 7182 del 20 aprile 2016 già citato.
Il Consiglio di Stato stesso è obbligato ad ammettere che:
“La norma attuale disciplina le modalità e il diritto alla pensione base; per quanto riguarda il
supplemento sostitutivo AVS/AI e il supplemento figli, fa riferimento alle disposizioni
integrative dell’IPCT, che tuttavia non sono più applicabili” (pagina 11)
“Il diritto a questa prestazione (supplemento sostitutivo AVS/AI) è attualmente dato sulla
base del diritto sussidiario (cfr. norme dell’IPCT) con il solo riferimento in assoluto all’80%
della rendita AVS/AI individuale…”
“Assodato che il sistema attuale (del supplemento sostitutivo AVS/AI) non possa più
essere perpetuato, è stata quindi ricercata una soluzione più congruente con l’attuale
realtà…”
G. Vi sono altre situazioni non chiare attorno alle pensioni dei Consiglieri di Stato?
A questa domanda l’MPS, al momento attuale, non è in grado di dare una risposta
definitiva. Deve limitarsi a porre un paio di interrogativi su questioni importanti quali il riscatto
di anni assicurativi e i prelievi anticipati.
Spetterà alla Commissione della Gestione e delle Finanze, al momento in cui questa
Domanda di restituzione verrà trattata, informare il Gran Consiglio se e in che modo vi sono
stati altri abusi da parte del Consiglio di Stato. Qualora fosse il caso tali abusi dovranno
essere quantificati al fine di poter richiedere entro i termini di prescrizione la restituzione di
quanto indebitamente versato.
H. Riscatti
Nel messaggio 7182 il Consiglio di Stato così si esprime in merito al riscatto:
Art. 12 - Riscatto
Si tratta di uno dei più importanti cambiamenti introdotti dalla revisione. Rispetto alla
situazione attuale è eliminato - in caso di elezione in Consiglio di Stato - il computo
differenziato degli anni di riscatto e degli anni acquisiti, in caso di attività svolta nella
Magistratura e nell’Amministrazione cantonale, rispetto all’attività svolta fuori
dall’Amministrazione cantonale.
Questa proposta cancella anche un’incongruenza intrinseca della norma attuale,
rappresentata dall’allineamento degli anni di riscatto agli anni di servizio, sovrapponendo
così aspetti previdenziali e contrattuali. La proposta parifica quindi gli anni di durata in carica
con gli anni di riscatto per tutti i Consiglieri di Stato, dando ai due elementi il loro effettivo
valore ed eliminando le disparità oggi esistenti. Nel nuovo sistema, gli anni di riscatto si
aggiungono a quelli svolti nella funzione di Consigliere di Stato e contribuiscono così a
comporre gli anni di carica determinanti nei calcoli di applicazione della legge.
Per rendere più equilibrato il sistema, la proposta è di introdurre un limite massimo di riscatto
corrispondente a 4 anni, pari alla durata di una Legislatura. Eventuali eccedenze della
prestazione di libero passaggio proveniente dall’ICPT o da altre istituzioni di previdenza - a
scelta del Consigliere di Stato saranno depositate su un conto di libero passaggio risparmioprevidenza
vincolato secondo pilastro o su una forma previdenziale equivalente. A tale
proposito va ricordato che il Consigliere di Stato che intende procedere a un riscatto deve
fare in modo che il pagamento o il trasferimento avvenga entro 6 mesi dalla data della sua
prima elezione.
Quale ulteriore elemento di parificazione, è inoltre introdotta la definizione della somma di
riscatto annua, che corrisponde a una percentuale del contributo personale per un anno di
contribuzione e non è quindi più basata come oggi su tabelle attuariali (le tabelle EVK 2000
utilizzate dall’IPCT fino al 31 dicembre 2012, riservata la norma transitoria della rispettiva
legge).
Proposta d’articolo
1Il Consigliere di Stato può riscattare anni per migliorare le prestazioni di vecchiaia,
d’invalidità, dimissioni e mancata conferma, ritenuto un riscatto massimo di 4 anni effettivi.
2Gli anni riscattati vanno ad aggiungersi a quelli effettivi di carica e costituiscono gli anni
computabili determinanti ai fini dell’applicazione della presente legge.
3La somma di riscatto annua corrisponde al 200% del contributo annuo previsto dall’art. 11
cpv. 2.
4La somma di riscatto deve essere trasferita o versata entro 6 mesi dalla data della prima
elezione e, riservati i limiti del cpv. 1, può essere:
- una prestazione di libero passaggio trasferita dall’Istituto di previdenza del Cantone Ticino
o da un’altra Istituzione di previdenza;
- la quota parte della prestazione di libero passaggio trasferita dall’ex coniuge nell’ambito
della procedura di divorzio;
- il riscatto volontario versato dal Consigliere di Stato, ritenuto che non sia disponibile una
prestazione di libero passaggio, quale prestazione di entrata. In tal caso è possibile
versare unicamente l’importo corrispondente alla differenza fra la prestazione di entrata e
la somma massima necessaria per il riscatto nei limiti stabiliti dal cpv. 1.
5Un’eventuale eccedenza della prestazione di libero passaggio proveniente dall’Istituto di
previdenza del Cantone Ticino o da altra istituzione di previdenza, è trasferita su un conto di
libero passaggio risparmio-previdenza vincolato secondo pilastro o su una forma
previdenziale equivalente.
Alla lettura di quanto indicato e a prescindere dall’adeguatezza o meno delle proposta
formulata, per il futuro, dal Consiglio di Stato, le domande che ci si può porre sono le
seguenti:
fino ad oggi, come si è proceduto per gli anni di riscatto? A quanto sono stati “venduti”? Chi
ne ha fatto uso e per quanti anni? Il prezzo di vendita era corretto? Chi ha stabilito il prezzo
e su quali basi? Era conforme a un “prezzo medio” applicato dagli istituti di previdenza che
soggiacciono alla LPP? Se ciò non fosse il caso, si dovrà esigere il pagamento delle
differenze.
I.Vi sono Consiglieri di Stato che si sono fatti finanziare dalla collettività la propria
abitazione?
Sempre nel messaggio 7182 possiamo leggere che la prevista proposta di legge
sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato prevede come
punto saliente il “disciplinamento delle casistiche sinora regolate secondo disposizioni
integrative (prelievi per il finanziamento dell’abitazione primaria, nell’ambito di una procedura
di divorzio, ecc)”.
Da tale affermazione si può dedurre che vi sarebbero situazioni di Consiglieri di Stato che
hanno beneficiato di finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione primaria. Se così fosse, è
importante che la popolazione del Canton Ticino sappia esattamente quanti casi e come è
avvenuto questo finanziamento, e quale stratagemma è stato costruito per giustificare un
finanziamento a fondo perso che, se avvenuto, griderebbe vendetta al cielo…
Come giustamente indicato nel messaggio 7182 il finanziamento dell’abitazione primaria
avviene attingendo dall’indennità di previdenza (o avere di vecchiaia). Tale indennità di
previdenza è costituita dai contributi versati. Fino al 2015 non vi era nessun contributo
versato. Né dai Consiglieri di Stato né dal Cantone. Le rendite erano e sono pagate
dall’esercizio corrente e messe a carico del DFE. Dunque che cosa viene esattamente
ritirato?
Situazione un poco diversa per i Consiglieri di Stato che prima dell’elezione erano alle
dipendenze dell’amministrazione pubblica. La loro prestazione di libero passaggio viene
incassata dallo Stato. In contropartita i Consiglieri di Stato precedentemente alle dipendenze
dello Stato si vedono conteggiati, per la pensione, gli anni fatti al servizio dello Stato. In
questi casi specifici che cosa succede?
Sarebbe davvero scioccante dover apprendere, ad esempio, che un ex Consigliere di Stato
precedentemente attivo nell’amministrazione pubblica abbia potuto riprendersi, per il
finanziamento della propria abitazione, parte dell’avere previdenziale che la legge l’aveva
costretto ad apportare in cambio del riconoscimento, ai fini del calcolo della rendita, degli
anni trascorsi al servizio dello Stato come funzionario o magistrato. E ancora più
sconcertante sarebbe apprendere che ciò possa essere avvenuto senza comportare per
l’interessato, alcuna diminuzione della rendita pensionistica.
Ci auguriamo che lo scenario descritto non si sia ma verificato; in caso contrario, è evidente
come l’indebito prelievo debba essere tempestivamente restituito allo Stato e come della
restituzione dello stesso siano da reputare responsabili, sia il ricevente, sia i colleghi che,
mediante una loro decisione, avrebbero acconsentito al prelievo.
J. SULLA PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGGE SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI
ENTI PUBBLICI
La legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici è applicabile
anche ai membri dell’Esecutivo cantonale (art. 1 lett. a) e regola tra l’altro “la responsabilità
degli agenti pubblici per il danno cagionato agli enti pubblici” (art. 3 lett. b). L’art. 13 della
citata legge prevede che “l’agente pubblico risponde verso l’ente pubblico del danno
cagionato mancando con l’intenzione o per colpa grave ai propri doveri di servizio”.
Visto che “la decisione di un organo collegiale è ritenuta approvata da tutti i membri salvo
prova del contrario”, (art. 15 cpv.2) spetta all’eventuale membro del Governo che non ha
condiviso l’adozione della decisione che ha illecitamente prodotto il danno, fornire la prova,
ovvero il verbale della quale risulti la sua disapprovazione.
La legge è quindi applicabile ai Consiglieri di Stato per il danno cagionato al Cantone dalla
violazione:
· della Costituzione Cantonale, art. 59 lettera l, che demanda al Legislativo la
definizione delle retribuzioni dei magistrati e dei dipendenti, dunque sia dei Consiglieri
di Stato che del Cancelliere dello stato
· della citata che definisce in modo univoco la materia oggetto della presente Richiesta
di risarcimento.
Da notare, inoltre che giusta l’art. 29 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici
e degli agenti pubblici, anche gli art. 62 e seguenti del Codice delle Obbligazioni sull’indebito
arricchimento risultano applicabili a titolo di diritto suppletivo.
Trattandosi dei Consiglieri di Stato l’azione deve essere promossa dal Gran Consiglio (art.
20 cpv.1 lett a) mediante decisione presa a maggioranza assoluta dei membri (46 voti) e a
scrutinio segreto (art. 20 cpv.3).
K. CONCLUSIONE
Come dimostrato da quanto precede, è dovere del Legislativo ripristinare la legalità in
materia di attuazione del regime pensionistico dei Consiglieri di Stato. L’unico strumento
democratico che rimane a disposizione del Gran Consiglio per ottenere dal Governo il
rispetto della legalità, come viene richiesto ad ogni cittadino e istituzione di questo Cantone,
è procedere al voto di una pretesa di risarcimento ai sensi dell’art. 20 cpv.2 lett. a) della
Legge sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici. Si tratta di una questione
non solo di legalità, ma anche di credibilità delle istituzioni democratiche che riveste inoltre
un marcato aspetto etico per i cittadini e l’opinione pubblica.
Visto quanto precede, si chiede al Gran Consiglio di far valere nelle sedi opportune la
seguente pretesa di risarcimento:
Il Gran Consiglio chiede agli ex Consiglieri di Stato:
1. Bervini Rossano
2. Borradori Marco
3. Caccia Fulvio
4. Gendotti Gabriele
5. Marty Dick
6. Masoni Marina
7. Pedrazzini Alex
8. Pedrazzini Luigi
9. Respini Renzo
10. Sadis Laura
di risarcire al Cantone il contributo sostitutivo AVS percepito dal 1998 ad oggi così
come ogni altro indebito vantaggio pecuniario o in natura, tuttora da quantificare, non
previsto dalla Legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio
di Stato in materia di pensioni.
Tale richiesta ad eccezione del contributo sostitutivo AVS, deve essere estesa agli attuali
Consiglieri di Stato in carica:
11. Beltraminelli Paolo
12. Bertoli Manuele
13. Gobbi Normann
14. Vitta Christian
15. Zali Claudio
Così come alla ex Consigliera di Stato
16. Patrizia Pesenti 4
In particolare per quanto riguarda eventuali riscatti, prelievi per il finanziamento
dell’abitazione primaria o altri vantaggi non consentiti dalle disposizioni di legge in concreto
applicabili, di cui hanno loro stessi beneficiato o di cui hanno fatto beneficiare loro colleghi.

Per il Movimento per il Socialismo
Matteo Pronzini

martedì 17 aprile 2018

Caporalato in Italia con i migranti

Fonte: operaicontro
http://www.operaicontro.it

Ripiegata in quattro dentro la sua carta d’identità, tiene una vecchia busta paga. È l’ultima busta paga di Zulfqar Ahmed, bracciante agricolo nato in Pakistan il 10 giugno 1961, codice fiscale HMDZFQ61… «Lavorava tutti i giorni della settimana, compresa la domenica mattina. Ma il padrone lo pagava solo 20 ore al mese. Totale: 164 euro. Zulqfar era disperato. Ma non si lamentava. Pensava che qui fosse la regola. Solo che non riusciva letteralmente a vivere. Un giorno, durante il passaggio da un campo di lavoro all’altro, si è staccato dal gruppo e si è impiccato alla trave di una serra». 

 Negli ultimi due anni nelle campagne dell’Agro Pontino, fra cocomeri, meloni, stelle di Natale e mozzarelle di bufala, si sono suicidati dieci braccianti. Ma nello stesso tempo, altri 150 lavoratori sono riusciti a denunciare le condizioni di sfruttamento nei campi e le violenze subite all’interno delle aziende agricole. Hanno chiesto aiuto. Firmato verbali. Trovato più di 450 testimoni. Se questo tentativo di alzare la testa è stato possibile, è grazie al lavoro di un sociologo italiano di 43 anni. Il suo nome è Marco Omizzolo, origine venete, casa a Sabaudia. È lui ad aver organizzato il primo sciopero della storia dei braccianti sikh. Quattro mila persone radunate in Piazza della Libertà, davanti alla prefettura di Latina. Era il 18 aprile 2016. Una giornata mai vista.  

 Da quel momento, le condizioni dei braccianti dell’Agro Pontino forse sono un po’ migliorate. La vita di Marco Omizzolo, in compenso, è peggiorata. E molto. Il 3 marzo 2018, per la quarta volta, ha ricevuto un avvertimento. La sua auto è stata presa a mazzate. «La cosa che mi ha inquietato di più, è che non avevo detto a nessuno del mio ritorno a casa», racconta adesso. «Ero stato a Venezia per una lezione all’Università, sono rientrato di sera. Ho cenato dai miei genitori. Quando sono uscito, ho trovato la macchina con le quattro ruote squarciate, la carrozzeria completamente rigata e il parabrezza in frantumi». C’erano già stati altri avvertimenti. Insulti per strada. Uno striscione allo stadio. Un volantino anonimo in cui lo accusavano di fare soldi sulla pelle degli indiani, perché violenza e delegittimazione colpiscono sempre insieme.  

 «Non posso dire che la situazione mi lasci indifferente», dice Omizzolo. «Vivo un’ansia continua. Non so da chi devo guardarmi le spalle. Ma non saprei fare altro che questo lavoro. E voglio continuare a farlo». A ben guardare, l’inizio di tutta questa storia era stata una semplice domanda. Cosa sta succedendo, qui, davanti a casa mia? «Fra Terracina, Sabaudia e Latina, vedevo questi ragazzi in bicicletta al mattino presto, ricomparivano a sera inoltrata. Erano tutti di religione sikh. Un comunità di cui non sapevamo nulla. Mi sono detto che l’unico modo per conoscerli era stare un po’ con loro, vivere la loro vita». Così il figlio di emigrati si cala nei panni dei migranti indiani. Si fa assumere da un caporale, inforca la bici. E quello che trova nei campi, non è soltanto sfruttamento. Tutti devono chiamare il datore di lavoro «padrone». Stanno in ginocchio nella terra anche per quattordici ore al giorno. Chi protesta, viene preso a bastonate e scaricato davanti al pronto soccorso con l’avvertimento di stare zitto. Il ricatto è sempre perdere il lavoro. Ci sono referti. Ossa spezzate. Silenzi.  

 La paga oscilla da un massimo 4,50 euro l’ora a un minimo di 50 centesimi. Per sostenersi, soprattutto i braccianti più vecchi, fanno uso di sostanze dopanti: metanfetamina, scarti dell’oppio, farmaci antispastici. E da poco, nei campi del Basso Lazio, è arrivata anche l’eroina. Omizzolo scopre un’organizzazione internazionale che parte dal Punjab e finisce a 70 chilometri da Roma: «I braccianti vengono fatti arrivare da un intermediario che si occupa di tutto. Devono pagare 8 mila euro prima del viaggio, altri 4 mila euro al caporale. Vengono arruolati sulla base di un racconto totalmente falsato della realtà. Pensano di venire a lavorare nel Paese del Bengodi. Il datore di lavoro li chiama attraverso il sistema delle quote, quindi hanno anche un permesso di soggiorno. Sono in regola, apparentemente. Ma appena atterrano, precipitano all’inferno». 

 

Aver denunciato tutto questo non porta amici. «Restano in pochi», dice Omizzolo. Il Gruppo Abele di Don Ciotti si è schierato dalla sua parte. Come l’ex procuratore Giancarlo Caselli, che gli ha scritto una lettera in qualità di presidente dell’Osservatorio sulle agromafie: «Conosciamo molto bene, e da sempre apprezziamo, il coraggio e la serietà assoluta con cui Ella si dedica ad un problema rischioso, complesso e difficile come quello del caporalato. Ora, nel modo peggiore ma al tempo stesso perversamente significativo, ne abbiamo avuto conferma attraverso la prepotenza e protervia di chi vorrebbe continuare a vivere nell’illegalità sfruttando i più deboli». 

 

Tremila braccianti abitano al «Residence Bella Farnia Mare». Costruito negli Anni Ottanta, doveva essere un gioiello turistico ma è fallito. Un posto letto costa 150 euro al mese. È una piccola città indiana nel Lazio. Sono loro che domani mattina andranno ancora ad inginocchiarsi nei campi. «Il problema è l’indifferenza delle istituzioni e della politica», dice Marco Omizzolo. «Su 21 comuni della zona, solo tre hanno preso posizione contro il caporalato. Il fatto è che qui lavorano 10 mila aziende. È un sistema che fa comodo a molti. Parliamo di guadagni enormi. Ecco perché tengo nel portafoglio l’ultima busta paga di Zulfqar. Come poteva sopravvivere, lui, da solo, con 164 euro al mese?».